Emissione nota di credito per il recupero dell’iva a seguito dell’apertura della procedura concorsuale

Premessa

Con l’articolo 18, D.L. 73 del 25 maggio 2021 (cosiddetto D.L. “Sostegni-bis”), pubblicato in pari data nella Gazzetta Ufficiale n. 123, viene modificato l’articolo 26, D.P.R. 633/1972 al fine di prevedere, nell’ambito delle procedure concorsuali, la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento emettendo la nota di credito ai fini Iva già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, senza quindi dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa.

 

Nuova disposizione per il recupero dell’Iva

 

Il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l’imposta e di emettere nota di variazione anche in caso di mancato pagamento del corrispettivo, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente già a partire dalla data in cui quest’ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale.

 

Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale:

 

a) dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento;

b) dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;

c) dalla data del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;

d) dalla data del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

 

Resta fermo che il diritto è esercitabile:

• dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell’articolo 182-bis, L.F.;

• dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano di risanamento e di riequilibrio, pubblicato nel registro delle imprese e attestato ai sensi dell’articolo 67, comma 3, lettera d), L.F..

 

Decorrenza della nuova disposizione

 

In ordine alla decorrenza della nuova disciplina, il comma 2 dell’articolo 18, D.L. 73/2021 prevede che le nuove norme sulle note di credito Iva si applicano alle procedure concorsuali avviate dal 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore delle modifiche introdotte).

 

Emissione della nota di credito per il recupero dell’Iva

 

Il termine di presentazione della dichiarazione Iva costituisce anche il termine entro il quale emettere le note di variazione in diminuzione. La nota di variazione può quindi considerarsi tempestivamente emessa entro il termine di presentazione ordinario della dichiarazione annuale Iva relativa all’anno in cui si sono verificati i presupposti per operare la variazione in diminuzione.

 

Volendo esemplificare, se il presupposto per operare la variazione in diminuzione si verifica nel periodo d’imposta 2021 (esempio, a novembre è fallito un cliente nei confronti dei quale era stata emessa una fattura), la nota di variazione può essere emessa, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione Iva relativa all’anno 2021, vale a dire entro il 2 maggio 2022.

 

Secondo il parere espresso dall’Agenzia delle entrate, il decorso del termine previsto in capo al creditore per poter operare la variazione in diminuzione non può legittimare lo stesso ad agire in via alternativa tramite la presentazione di una dichiarazione integrativa ovvero tramite istanza di rimborso, pregiudicando di fatto la possibilità di recuperare l’Iva.

 

Se la nota è emessa nel periodo dal 1° gennaio al 30 aprile 2022 (per quest’anno 2 maggio 2022), la detrazione può essere operata nell’ambito della liquidazione periodica Iva relativa al mese o trimestre in cui la nota viene emessa, ovvero direttamente in sede di dichiarazione annuale relativa all’anno 2022 (da presentare entro il 30 aprile 2023).

 

Quale documento elettronico trasmettere all’Agenzia delle Entrate?

 

Il documento elettronico che permette di variare la sola Iva è il TD08 nota di credito semplificata, secondo la “guida alla compilazione delle fatture elettroniche e dell’esterometro” dell’Agenzia delle entrate versione 1.3 del 18 dicembre 2020 e Faq n.96 pubblicata il 19 luglio 2019.

–> Compilazione del documento

a) Campo cedente/prestatore: dati del cedente/prestatore emittente.

b) Campo cessionario/committente: dati del cessionario/committente.

c) Indicazione dell’importo del totale documento e dell’imposta Iva. Questi ultimi due valori, per le note di variazione di sola IVA, devono essere coincidenti! d) Indicazione degli estremi della fattura precedentemente emessa ed inviata da rettificare nel blocco 2.1.2.

 

Cosa fare nel caso in cui, successivamente, sia incassato in tutto o in parte il corrispettivo?

 

Le nuove disposizioni prevedono che, se il corrispettivo è incassato in tutto o in parte successivamente all’esperimento di procedure concorsuali nei confronti del cessionario o committente, occorrerà emettere una nota di variazione in aumento per versare la relativa Iva a debito (note di variazione in aumento di cui all’articolo 26, comma 1, D.P.R. 633/1972). In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all’obbligo di emissione della nota di variazione in aumento ha diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alla variazione in aumento

 

Alla luce di tali interpretazioni si invitano pertanto i gentili Clienti a verificare con attenzione, in vista della prossima scadenza del 2 maggio 2022, la sussistenza di eventuali presupposti che legittimano l’emissione di una nota di variazione in diminuzione verificatisi fino al 31 dicembre 2021.

 

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

 

Distinti saluti

 

Torino, 22/04/2022

 

Dott. Mario Bruzzo

Dott. Alessandro Angei